Unione Europea: entra in vigore il divieto della plastica monouso
2022-03-22 16:02
Il 2 luglio 2021, il Direttiva sulla plastica monouso entrata in vigore nell'Unione Europea (UE). La direttiva vieta alcune materie plastiche monouso per le quali sono disponibili alternative. Un "prodotto di plastica monouso" è definito come un prodotto realizzato interamente o in parte in plastica e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per essere utilizzato più volte per lo stesso scopo. La Commissione europea ha pubblicato linee guida, inclusi esempi, di ciò che deve essere considerato un prodotto di plastica monouso. (Direttiva art. 12.)
Per altri articoli in plastica monouso, gli Stati membri dell'UE devono limitarne l'uso attraverso misure nazionali di riduzione del consumo, un obiettivo di riciclaggio separato per le bottiglie di plastica, requisiti di progettazione per le bottiglie di plastica ed etichette obbligatorie per i prodotti in plastica per informare i consumatori. Inoltre, la direttiva estende la responsabilità del produttore, il che significa che i produttori dovranno coprire i costi della pulizia della gestione dei rifiuti, la raccolta di dati e la sensibilizzazione per determinati prodotti. Gli Stati membri dell'UE devono attuare le misure entro il 3 luglio 2021, ad eccezione dei requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie, che si applicheranno dal 3 luglio 2024. (Art. 17.)
La direttiva attua il La strategia dell'UE sulla plastica e mira a "promuovere la transizione [dell'UE] verso un'economia circolare". (art. 1.)
Contenuto della direttiva sulla plastica monouso
Divieti di mercato
La direttiva vieta la messa a disposizione sul mercato dell'UE delle seguenti materie plastiche monouso:
bastoncini di cotone
posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
piatti
cannucce
agitatori per bevande
bastoncini da attaccare e sostenere i palloncini
contenitori per alimenti in polistirene espanso
Contenitori per bevande in polistirene espanso, compresi i relativi tappi e coperchi
bicchieri per bevande in polistirolo espanso, compresi coperchi e coperchi
prodotti realizzati in plastica oxo-degradabile. (Art. 5 in combinato disposto con l'allegato, parte B.)
Misure nazionali di riduzione dei consumi
Gli Stati membri dell'UE devono adottare misure per ridurre il consumo di alcune materie plastiche monouso per le quali non esiste alternativa. Gli Stati membri sono tenuti a presentare una descrizione delle misure alla Commissione europea e a renderla pubblica. Tali misure possono includere l'istituzione di obiettivi nazionali di riduzione, la fornitura di alternative riutilizzabili presso il punto vendita ai consumatori o l'addebito di denaro per i prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dell'UE devono ottenere una "riduzione ambiziosa e sostenuta" del consumo di queste materie plastiche monouso "che porti a una sostanziale inversione dell'aumento del consumo" entro il 2026. I progressi del consumo e della riduzione devono essere monitorati e segnalati alla Commissione europea. (art. 4.)
Obiettivi di raccolta differenziata e requisiti di progettazione per le bottiglie di plastica
Entro il 2025, il 77% delle bottiglie di plastica immesse sul mercato dovrà essere riciclato. Entro il 2029 dovrà essere riciclato un quantitativo pari al 90%. Inoltre, verranno implementati i requisiti di progettazione per le bottiglie di plastica: entro il 2025, le bottiglie in PET devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata nella loro produzione. Questo numero sale al 30% entro il 2030 per tutte le bottiglie. (art. 6, comma 5; art. 9.)
Etichettatura
Assorbenti igienici (assorbenti), assorbenti interni e applicatori, salviettine umidificate, prodotti del tabacco con filtro e bicchieri devono recare un'etichetta "visibile, chiaramente leggibile e indelebile" sulla confezione o sul prodotto stesso. L'etichetta deve informare i consumatori sulle opportune opzioni di gestione dei rifiuti per il prodotto o sui mezzi di smaltimento dei rifiuti da evitare, nonché sulla presenza di plastica nel prodotto e sull'impatto negativo dell'abbandono di rifiuti. (art. 7, cpv. 1 in combinato disposto con allegato, parte D.)
Responsabilità estesa del produttore
I produttori devono coprire i costi delle misure di sensibilizzazione, della raccolta dei rifiuti, della pulizia dei rifiuti e della raccolta e comunicazione dei dati per quanto riguarda i seguenti prodotti:
contenitori per alimenti
pacchetti e involucri in materiale flessibile
contenitori per bevande con una capacità fino a 3 litri
bicchieri per bevande, compresi coperchi e coperchi
sacchetti di plastica leggeri
prodotti del tabacco con filtri
salviettine detergenti
palloncini (art. 8, cpv. 2, 3 in combinato disposto con allegato, parte E.)
Tuttavia, non devono essere coperti i costi di raccolta dei rifiuti per quanto riguarda salviettine umidificate e palloncini.
Sensibilizzazione
La direttiva richiede che gli Stati membri dell'UE incentivino un comportamento responsabile dei consumatori e informino i consumatori sulle alternative riutilizzabili, nonché sugli impatti dell'abbandono dei rifiuti e di altri smaltimenti inappropriati dei rifiuti sull'ambiente e sulla rete fognaria. (Articolo 10.)
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